STATUTO DELLA FONDAZIONE “GIORGIO PERLASCA ETS”

STATUTO
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa del Fondatore Signor Franco Perlasca e per onorare la memoria di Giorgio Perlasca viene costituita la Fondazione denominata “GIORGIO PERLASCA”. A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione “GIORGIO PERLASCA E.T.S.”
La Fondazione ha sede legale in Padova (PD). L’indirizzo è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.  Con le modalità previste dalla legge, l’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune della sede della Fondazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.  L’istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall’organo amministrativo o da legale rappresentante dell’ente per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Articolo 2 – SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e, per ricordare e onorare la figura e l’opera di Giorgio Perlasca, i Giusti e il loro esempio, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: divulgazione della conoscenza relativa ai problemi delle popolazioni soggette a persecuzioni di ogni genere e sensibilizzazione, specialmente dei giovani, sulle problematiche inerenti ai profughi, ai perseguitati, nonché a coloro che, nel mondo, per motivi ideologici, religiosi o di etnia versano in condizioni di pericolo, sofferenza o disagio, con particolare attenzione al mondo dei minori; promozione dei diritti delle predette categorie di persone, soprattutto da un punto di vista culturale e umanitario.

Articolo 3 – OGGETTO

Articolo 4 – DURATA

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite, mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, D.lgs. 117/2017:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui all’art. 5, lett. d);  – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, audiovisivi, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui all’art. 5, lett. i); – formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui all’art. 5, lett. l);  – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (di cui alla lett. v);  – promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di cui alla lett. w)  La Fondazione, al solo fine esemplificativo e non esaustivo, attuerà le attività di interesse generale sopra indicate anche attraverso progetti europei, iniziative di tipo culturale, di informazione e, nei limiti di legge, di Formazione, nonché mediante l’organizzazione di eventi (convegni, mostre, tavole rotonde, seminari e altro) e potrà tra l’altro, sempre nei limiti delle disposizioni vigenti in materia: stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o in detenzione e potrà svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.  Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’Ente non potrà, in ogni caso, essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all’art. 4 c. 2 D.Lgs. 117/2017.  La Fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. All’uopo l’individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento anticipato della Fondazione, con le forme e modalità infra indicate.

Articolo 5 – DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la Fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche o comunque è quello comunicato alla Fondazione con ogni mezzo idoneo a dar prova dell’avvenuta ricezione dello stesso.

SEZIONE II – IL PATRIMONIO
Articolo 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto: – dal fondo di dotazione formato dal versamento effettuato dal fondatore in sede di costituzione; – dai beni di titolarità della Fondazione; – dalle rendite derivanti dalla gestione di tali beni. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 per il solo perseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 2.
L’organo amministrativo provvede all’investimento di quanto perviene alla Fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la Fondazione stessa e per il perseguimento del suo scopo.
Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all’art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’Ente.

Articolo 7 – RACCOLTA FONDI

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 8 – UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto. È, pertanto, vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, conformemente a quanto disposto l’art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell’articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 10 – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARI

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all’art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Articolo 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: 1) il Presidente della Fondazione; 2) il Segretario della Fondazione; 3) l’Organo di amministrazione; 3) l’Organo di controllo;  4) l’Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017). Le cariche sociali sono elettive, fatto salvo quanto infra precisato, e possono essere a vita o a tempo determinato e in quest’ultimo caso, la durata deve essere stabilita al momento della nomina.  Sono ammesse le dimissioni per qualunque causa, previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicare alla Fondazione per iscritto.  Nel rispetto di quanto infra previsto, è sempre possibile la revoca o la destituzione per gravi inadempienze o per irreperibilità protratta per sei mesi; revoca che deve essere formalizzata per iscritto dallo stesso organo deputato alla nomina della carica. Rientra, a titolo esemplificativo, tra le gravi inadempienze il reiterato mancato ottemperamento ai doveri del proprio ufficio. In caso di carica a tempo determinato è ammessa la riconferma e le eventuali sostituzioni nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 12 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Presidente della Fondazione è Franco Perlasca, vita sua natural durante, salve dimissioni o destituzione.
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente può designare il suo successore, determinandone la durata o stabilendo se la carica è a vita. Il Presidente uscente riveste la carica di Presidente onorario e può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.  In caso di mancata designazione da parte del Presidente uscente, è compito dell’Organo amministrativo eleggere il Presidente della Fondazione con preferenza tra i discendenti di Giorgio Perlasca e relativi coniugi, in mancanza tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza di voti. Le dimissioni devono essere date per iscritto con un preavviso di almeno 6 mesi e devono pervenire alla sede della Fondazione via pec o con qualunque altro mezzo idoneo a garantirne lo scopo. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di amministrazione. Quest’ultimo può destituire il Presidente dalla carica, a maggioranza di voti, per gravi inottemperanze ai compiti previsti dal presente Statuto. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Spetta al Presidente: 1) convocare e presiedere le riunioni dell’Organo di amministrazione; 2) svolgere l’ordinaria amministrazione ed eseguire o far eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, riferendo all’Organo di amministrazione in merito all’attività compiuta; 3) predisporre la bozza del bilancio e sottoporla al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione; 4) vigilare sul buon andamento della gestione amministrativa; 5) vigilare sull’osservanza delle regole contenute nello statuto e dei regolamenti interni nonché provvedere all’interpretazione delle regole stesse in caso di controversia; 6) nominare ed eventualmente revocare i membri del Consiglio di amministrazione; 7) nominare i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l’Ente partecipi. Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di necessità e/o di urgenza può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 13 – IL SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE

Il Segretario della Fondazione è anche Segretario del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Dura in carica a vita, salvo diversa deliberazione all’atto della sua nomina e salvo dimissioni, revoca o destituzione, da attuarsi con le modalità già sopra indicate.
Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Presidente. Spetta al Segretario: 1) coadiuvare il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni, adempiendo ai compiti che vengono rimessi allo stesso di volta in volta;
2) verbalizzare le adunanze dell’organo amministrativo, quando non sia richiesta la verbalizzazione del Notaio; 3) curare la tenuta dei libri sociali; 4) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente; 5) predisporre il materiale dello schema di bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 14 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, compresi tra questi il Presidente della Fondazione e il Segretario della Fondazione. Al suo interno viene nominato, a maggioranza di voti, un Vicepresidente, che dura in carica fintanto che questi resti membro del Consiglio di amministrazione, salvo diversa decisione al momento della nomina.
Salvo quanto sopra indicato, il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle stesse. I Consiglieri sono nominati dal Presidente della Fondazione e la loro carica è a vita. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 2381, commi 3, 5 e 6, c.c. . Il Consiglio di Amministrazione può nominare dei Comitati Operativi al fine di approfondire i progetti allo studio. A tali gruppi di lavoro possono essere chiamati a partecipare anche persone esterne al Consiglio di Amministrazione in relazione alle competenze e alle esigenze per il conseguimento del progetto. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Trova applicazione l’art. 2382 c.c. . Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. L’Organo di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti: – elegge il Vicepresidente e il Segretario della Fondazione nel rispetto di quanto sopra indicato; – amministra la Fondazione; – predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; – realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa; – cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; – decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente; – può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 15 – DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni. L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza e il Presidente della Fondazione provvederà a formalizzarla nel più breve tempo. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità già sopra disciplinate. Gli amministratori sono rieleggibili.
Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più amministratori il Presidente provvede a nominare i nuovi amministratori nel più breve tempo possibile.

Articolo 16 – DECISIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, al loro domicilio. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. Il Consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il Consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l’esercizio delle prerogative degli aventi diritto.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’Organo di controllo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo.

Articolo 17 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

La carica di amministratore è gratuita, è fatto salvo il diritto degli amministratori di chiedere il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 18 – CONFLITTO DI INTERESSI

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 19 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell’Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nonché ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina. Il potere di rappresentanza è generale. Le eventuali limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 20 – ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico. L’organo di controllo può essere nominato all’atto istitutivo oppure dal Consiglio di Amministrazione successivamente all’istituzione.
I componenti dell’organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e non sono rieleggibili. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dell’organo di controllo risultano dal bilancio sociale. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell’organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge e del presente Statuto, può assegnare ai componenti dell’organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 21 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il revisore legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall’art. 31, D.lgs. 117/2017 ovvero qualora l’Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

SEZIONE IV – IL RENDICONTO FINANZIARIO E I LIBRI SOCIALI
Articolo 22 – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

L’attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi poliennali. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato all’organo amministrativo per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio o in un maggior termine, purché tale dilazione non pregiudichi il rispetto degli obblighi di legge per il deposito del bilancio nel Registro Unico del Terzo Settore. Dopo l’approvazione, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Conformemente a quanto dispone il D.lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge. Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. l bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 23 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14, D.lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere gli adempimenti necessari.

Articolo 24 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017. Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata indirizzata alla Fondazione.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 – SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità, qualora ritenga raggiunto lo scopo della Fondazione o lo consideri non più raggiungibile. Dopo la decisione di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere all’Autorità tutoria di dichiarare l’estinzione della Fondazione ai sensi dell’art. 27 codice civile. Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, affinché provvedano alla devoluzione del patrimonio della Fondazione nel rispetto di quanto prescritto dalla legge e dallo Statuto.

Art. 26 – RINVIO ALLA LEGGE

Il presente Statuto si applica, salvi eventuali adeguamenti di legge, anche nelle more dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e a seguito dell’eventuale cancellazione dal predetto Registro.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

 

 

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