Leggi di Norimberga

Sono approvate all’unanimità dal Reichstag nel settembre del 1935, durante il settimo congresso del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori (NSDAP).
La prima, la «Legge per la cittadinanza del Reich», stabilisce l’esistenza di due gradi di cittadinanza. Soltanto chi abbia sangue tedesco può essere considerato «cittadino del Reich» (Reichsbürger) e, come tale, beneficiare dei pieni diritti civili e politici; tutti gli altri sono declassati al rango di semplici «cittadini dello Stato» (Staatsangehöriger), cioè di sudditi.
La seconda, la «Legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco», proibisce il matrimonio tra ebrei e non ebrei e lo sottopone a pene detentive severissime. Ad essere vietati sono pure i rapporti extraconiugali, sanzionati però con pene meno gravi. E il tutto è esteso persino agli animali di proprietà degli ebrei! I tribunali distribuiranno senza distinzione pene per contaminazione razziale e la stessa giurisprudenza specificherà che pure semplici baci rientrano nella fattispecie prevista dal reato.

LEGGE SULLA CITTADINANZA TEDESCA

15 Settembre 1935
Il Parlamento del Reich ha approvato all’unanimità la seguente legge:

Articolo I

1. Cittadino dello Stato è quella persona che gode della protezione del Reich Tedesco e che in conseguenza di ciò ha specifici doveri verso di esso.
2. Lo status di cittadino del Reich viene acquisito secondo le norme stabilite dai Decreti del Reich e dalla Legge sulla Cittadinanza dello Stato.

Articolo II

1. Cittadino del Reich può essere solo colui che abbia sangue tedesco o affine e che dimostri, attraverso il suo comportamento, il desiderio di voler servire fedelmente il Reich e il popolo tedesco.
2. Il diritto alla Cittadinanza viene acquisito attraverso la concessione di un Certificato di Cittadinanaza del Reich.
3. Solo un cittadino del Reich gode di tutti i diritti politici stabiliti dalla Legge.

Articolo III

Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, emanerà le ordinanze e i provvedimenti amministrativi necessari ad integrare ed attuare questa legge.

Norimberga, 15 Settembre 1935

LEGGE PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL’ONORE TEDESCO

15 Settembre 1935
Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione Germanica, ha unanimemente deciso l’emanazione della seguente legge:

Articolo I

1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all’estero.
2. Le procedure legali per l’annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato.

Articolo II

Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.

Articolo III

Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni.

Articolo IV

1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.
2. Agli ebrei è consentita l’esposizione dei colori giudaici. L’esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.

Articolo V

1. Chiunque violi il divieto previsto dall’Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.
2. Chiunque violi il divieto previsto dall’Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.
3. Chiunque violi i divieti previsti dall’Articolo III e dall’Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.

Articolo VI

Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per l’applicazione della legge.

Articolo VII

La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione dell’Articolo III che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio 1936.

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